Art. n°
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Art. 925. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Animali mansuefatti.

Dispositivo

Art. 925.

(Animali mansuefatti).


Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennita' per il danno.


Essi appartengono a chi se ne e' impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.



Ratio Legis


Spiegazione