Art. 925. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Animali mansuefatti.
Dispositivo
Art. 925.
(Animali mansuefatti).
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennita' per il danno.
Essi appartengono a chi se ne e' impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
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Ratio Legis
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