Art. 941. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Alluvione.
Dispositivo
Art. 941.
(Alluvione).
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto e' disposto dalle leggi speciali.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione