Art. 960. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obblighi dell'enfiteuta.
Dispositivo
Art. 960.
(Obblighi dell'enfiteuta).
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo puo' consistere in una somma di danaro ovvero in una quantita' fissa di prodotti naturali.
L'enfiteuta non puo' pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilita' del fondo o perdita di frutti.
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Ratio Legis
Spiegazione