Art. n°
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Art. 974. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritti dei creditori dell'enfiteuta.

Dispositivo

Art. 974.

(Diritti dei creditori dell'enfiteuta).


I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.


I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non e' stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.



Ratio Legis


Spiegazione