Art. 998. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Scorte vive e morte.
Dispositivo
Art. 998.
(Scorte vive e morte).
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantita' e qualita'. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.
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Ratio Legis
Spiegazione