Art. 1006. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rifiuto del proprietario alle riparazioni.
Dispositivo
Art. 1006.
(Rifiuto del proprietario alle riparazioni).
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e' in facolta' dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione