Art. n°
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Art. 1006. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rifiuto del proprietario alle riparazioni.

Dispositivo

Art. 1006.

(Rifiuto del proprietario alle riparazioni).


Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e' in facolta' dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato.



Ratio Legis


Spiegazione