Art. 1011. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ritenzione per le somme anticipate.
Dispositivo
Art. 1011.
(Ritenzione per le somme anticipate).
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.
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Ratio Legis
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