Art. 1089. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Acqua impiegata come forza motrice.
Dispositivo
Art. 1089.
(Acqua impiegata come forza motrice).
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non puo', senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione