Art. 1158. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.
Dispositivo
Art. 1158.
(Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari).
La proprieta' dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni.
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Spiegazione