Art. 1278. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Debito di somma di monete non aventi corso legale.
Dispositivo
Art. 1278.
(Debito di somma di monete non aventi corso legale).
Se la somma dovuta e' determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facolta' di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione