Art. n°
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Art. 1350. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Atti che devono farsi per iscritto.

Dispositivo

Art. 1350.

(Atti che devono farsi per iscritto).


Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita':


1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;


2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;


3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;


4) i contratti che costituiscono o modificano le servitu' prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;


5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;


6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;


7) i contratti di anticresi;


8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;


9) i contratti di societa' o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;


10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;


11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;


12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;


13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.



Ratio Legis


Spiegazione