Art. 138.
(( (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita').))
((1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrita' psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale e' redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimita', secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione crescente della percentuale di invalidita' e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo piu' che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrita' fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) e' incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento e' determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT)).
((43))
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AGGIORNAMENTO (43)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che "La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al
D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica".
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari a 795,91 euro;((44))
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.((44))
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrita' psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 31 maggio 2006, (in G.U. 6/6/2006, n. 129), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2006, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 10 giugno 2005, sono aggiornati nelle misure seguenti:
seicentottantotto euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quaranta euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 12 giugno 2007, (in G.U. 20/06/2007, n. 141), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2007, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 31 maggio 2006, sono aggiornati nelle seguenti misure:
seicentonovantasette euro e novantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quaranta euro e settantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto 19 giugno 2009, (in G.U. 9/7/2009, n. 157), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2009, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 24 giugno 2008, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentoventotto euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quarantadue euro e quarantotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 27 maggio 2010, (in G.U. 15/06/2010, n. 137), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 giugno 2009, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quarantatre euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
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AGGIORNAMENTO (23)
Il Decreto 17 giugno 2011, (in G.U. 27/06/2011, n. 147), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2011, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 27 maggio 2010, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentocinquantanove euro e quattro centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quarantaquattro euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)."
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto (con l'art. 32, comma 3-quater) che "Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' di cui all'articolo 139 del
D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione."
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AGGIORNAMENTO (25)
Il Decreto 15 giugno 2012, (in G.U. 28/06/2012, n. 149), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2012, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 giugno 2011, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- settecentottantatre euro e trentatre centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita' di cui alla lettera a);
- quarantacinque euro e settanta centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (28)
Il Decreto 6 giugno 2013, (in G.U. 14/06/2013, n. 138), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2013, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 15 giugno 2012, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantuno euro e novantacinque centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quarantasei euro e venti centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (33)
Il Decreto 20 giugno 2014, (G.U. 4/7/2014, n. 153), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (35)
Il Decreto 25 giugno 2015, (in G.U. 15/07/2015, n. 162), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".
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AGGIORNAMENTO (39)
Il Decreto 19 luglio 2016 (in G.U. 13/08/2016, n. 189) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2016, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 25 giugno 2015, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovanta euro e trentacinque centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)."
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AGGIORNAMENTO (44)
Il Decreto 17 luglio 2017 (in G.U. 23/08/2017, n. 196), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2017, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016, sono aggiornati nelle seguenti misure:
ottocentotre euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ottantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".