Art. 1535. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Proroga dei contratti a termine.
Dispositivo
Art. 1535.
(Proroga dei contratti a termine).
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, e' dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione