Art. n°
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Art. 1557. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Impossibilita' di restituzione.

Dispositivo

Art. 1557.

(Impossibilita' di restituzione).


Chi ha ricevuto le cose non e' liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita' e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.



Ratio Legis


Spiegazione