Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1725. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Revoca del mandato oneroso.

Dispositivo

Art. 1725.

(Revoca del mandato oneroso).


La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se e' fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.


Se il mandato e' a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.



Ratio Legis


Spiegazione