Art. n°
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Art. 1739. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi dello spedizioniere.

Dispositivo

Art. 1739.

(Obblighi dello spedizioniere).


Nella scelta della via, del mezzo e delle modalita' di trasporto della merce, lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.


Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.


I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.



Ratio Legis


Spiegazione