Art. 1747. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impedimento dell'agente.
Dispositivo
Art. 1747.
(Impedimento dell'agente).
L'agente che non e' in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza e' obbligato al risarcimento del danno.
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Spiegazione