Art. n°
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Art. 1790. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Fede di deposito.

Dispositivo

Art. 1790.

(Fede di deposito).


I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.


La fede di deposito deve indicare:


1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;


2) il luogo del deposito;


3) la natura e la quantita' delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;


4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa e' stata assicurata.



Ratio Legis


Spiegazione