Art. n°
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Art. 1821. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Danni al mutuatario per vizi delle cose.

Dispositivo

Art. 1821.

(Danni al mutuatario per vizi delle cose).


Il mutuante e' responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.


Se il mutuo e' gratuito, il mutuante e' responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.



Ratio Legis


Spiegazione