Art. n°
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Art. 1828. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Efficacia della garanzia dei crediti iscritti.

Dispositivo

Art. 1828.

(Efficacia della garanzia dei crediti iscritti).


Se il credito incluso nel conto e' assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.


La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.



Ratio Legis


Spiegazione