Art. 1844. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Garanzia.
Dispositivo
Art. 1844.
(Garanzia).
Se per l'apertura di credito e' data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca puo' chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca puo' ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione