Art. 1856. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esecuzione d'incarichi.
Dispositivo
Art. 1856.
(Esecuzione d'incarichi).
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione