Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1856. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esecuzione d'incarichi.

Dispositivo

Art. 1856.

(Esecuzione d'incarichi).


La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.


Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.



Ratio Legis


Spiegazione