Art. 1923. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritti dei creditori e degli eredi.
Dispositivo
Art. 1923.
(Diritti dei creditori e degli eredi).
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione