Art. n°
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Art. 1923. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritti dei creditori e degli eredi.

Dispositivo

Art. 1923.

(Diritti dei creditori e degli eredi).


Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.


Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.



Ratio Legis


Spiegazione