Art. 1930. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Dispositivo
Art. 1930.
(Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa).
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione