Art. n°
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Art. 1938. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Fideiussione per obbligazioni future o condizionali.

Dispositivo

Art. 1938.

(( (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). ))


((La fideiussione puo' essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito)).


((86))


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AGGIORNAMENTO (86)


La Legge 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".



Ratio Legis


Spiegazione