Art. 1945. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Eccezioni opponibili dal fideiussore.
Dispositivo
Art. 1945.
(Eccezioni opponibili dal fideiussore).
Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacita'.
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Ratio Legis
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