Art. n°
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Art. 1945. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Eccezioni opponibili dal fideiussore.

Dispositivo

Art. 1945.

(Eccezioni opponibili dal fideiussore).


Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacita'.



Ratio Legis


Spiegazione