Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2034. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obbligazioni naturali.

Dispositivo

Art. 2034.

(Obbligazioni naturali).


Non e' ammessa la ripetizione di quanto e' stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.


I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.



Ratio Legis


Spiegazione