Art. 2034. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligazioni naturali.
Dispositivo
Art. 2034.
(Obbligazioni naturali).
Non e' ammessa la ripetizione di quanto e' stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
Ratio Legis
Spiegazione