Art. n°
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Art. 2063. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Oggetto.

Dispositivo

Art. 2063.

(Oggetto).


Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:


1) la disciplina unitaria della produzione;


2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;


3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.


Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.



Ratio Legis


Spiegazione