Art. 2119. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Recesso per giusta causa.
Dispositivo
Art. 2119.
(Recesso per giusta causa).
Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennita' indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione