Art. 2137. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' dell'imprenditore agricolo.
Dispositivo
Art. 2137.
(Responsabilita' dell'imprenditore agricolo).
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, e' soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione