Art. n°
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Art. 2137. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' dell'imprenditore agricolo.

Dispositivo

Art. 2137.

(Responsabilita' dell'imprenditore agricolo).


L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, e' soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.



Ratio Legis


Spiegazione