Art. 2141. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nozione.
Dispositivo
Art. 2141.
(Nozione).
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attivita' connesse al fine di dividerne a meta' i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione