Art. 2170. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nozione.
Dispositivo
Art. 2170.
(Nozione).
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantita' di bestiame e per l'esercizio delle attivita' connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
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Spiegazione