Art. 2175. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Perimento del bestiame.
Dispositivo
Art. 2175.
(Perimento del bestiame).
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione