Art. 2184. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili.
Dispositivo
Art. 2184.
(Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili).
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
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