Art. n°
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Art. 2184. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili.

Dispositivo

Art. 2184.

(Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili).


Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.



Ratio Legis


Spiegazione