Art. n°
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Art. 2186. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nozione e norme applicabili.

Dispositivo

Art. 2186.

(Nozione e norme applicabili).


Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e' conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.


In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.


Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.



Ratio Legis


Spiegazione