Art. 2186. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nozione e norme applicabili.
Dispositivo
Art. 2186.
(Nozione e norme applicabili).
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e' conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
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Spiegazione