Art. 2219. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Tenuta della contabilita'.
Dispositivo
Art. 2219.
(Tenuta della contabilita').
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione