Art. n°
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Art. 2219. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Tenuta della contabilita'.

Dispositivo

Art. 2219.

(Tenuta della contabilita').


Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.



Ratio Legis


Spiegazione