Art. 2225. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Corrispettivo.
Dispositivo
Art. 2225.
(Corrispettivo).
Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione