Art. n°
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Art. 2225. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Corrispettivo.

Dispositivo

Art. 2225.

(Corrispettivo).


Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.



Ratio Legis


Spiegazione