Art. 2266. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rappresentanza della societa'.
Dispositivo
Art. 2266.
(Rappresentanza della societa').
La societa' acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione