Art. n°
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Art. 2266. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rappresentanza della societa'.

Dispositivo

Art. 2266.

(Rappresentanza della societa').


La societa' acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.


In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.


Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.



Ratio Legis


Spiegazione