Art. n°
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Art. 2523. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'.

Dispositivo

Art. 2523.

(( (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa').))


((Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330.


Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.))



Ratio Legis


Spiegazione