Art. 2545-terdecies. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Insolvenza.
Dispositivo
Art. 2545-terdecies.
(( (Insolvenza).))
((In caso di insolvenza della societa', l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione