Art. n°
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Art. 2545-sexiesdecies. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Gestione commissariale.

Dispositivo

Art. 2545-sexiesdecies.

(Gestione commissariale).


In caso di irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' ((di vigilanza)) puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa' ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' di vigilanza puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.


Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' ((di vigilanza)).


Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la societa' cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.



Ratio Legis


Spiegazione