Art. n°
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Art. 2569. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritto di esclusivita'.

Dispositivo

Art. 2569.

(Diritto di esclusivita').


((Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato)).


In mancanza di registrazione il marchio e' tutelato a norma dell'art. 2571.



Ratio Legis


Spiegazione