Art. 2584. Codice civile
(D.P.R. ...)
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Diritto di esclusivita'.
Dispositivo
Art. 2584.
(Diritto di esclusivita').
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione