Art. n°
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Art. 2614. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Fondo consortile.

Dispositivo

Art. 2614.

(Fondo consortile).


I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.



Ratio Legis


Spiegazione