Art. 2614. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Fondo consortile.
Dispositivo
Art. 2614.
(Fondo consortile).
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione