Art. 2663. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ufficio in cui deve farsi la trascrizione.
Dispositivo
Art. 2663.
(Ufficio in cui deve farsi la trascrizione).
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
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