Art. 2681. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divieto di rimozione dei registri.
Dispositivo
Art. 2681.
(Divieto di rimozione dei registri).
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorche' per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessita', e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.
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