Art. n°
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Art. 2685. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Altri atti soggetti a trascrizione.

Dispositivo

Art. 2685.

(( Altri atti soggetti a trascrizione.))


((Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.


La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili))



Ratio Legis


Spiegazione