Art. n°
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Art. 2700. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Efficacia dell'atto pubblico.

Dispositivo

Art. 2700.

(Efficacia dell'atto pubblico).


L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.



Ratio Legis


Spiegazione