Art. 2706. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Conformita' tra originale e riproduzione del telegramma.
Dispositivo
Art. 2706.
(Conformita' tra originale e riproduzione del telegramma).
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
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