Art. 2712. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riproduzioni meccaniche.
Dispositivo
Art. 2712.
(Riproduzioni meccaniche).
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime. ((196a))
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AGGIORNAMENTO (196a)
Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, ha disposto (con l'art. 23-quater, comma 1) che "All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche"."
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Spiegazione